Oggi ho depositato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per chiedere come mai non siano stati rinnovati gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità. Non possiamo pensare di affrontare la crisi economica solo finanziando ammortizzatori e sussidi, occorre fare in modo che ci siano incentivi per il reinserimento nel mondo del lavoro. Di seguito il testo della mia interrogazione.
Interrogazione a risposta scritta
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 236 del 1993 dispone in merito alla lista di mobilità riferita ai lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;
dapprima il decreto legge n. 185 del 2008 e successivamente la legge n. 183 del 2011 (Stabilità 2012), ha prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2012, l’iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi (sgravi contributivi) per le aziende che li assumono;
purtroppo, la legge n. 228 del 2012 (Stabilità 2013) non ha previsto il rifinanziamento dei benefici di cui all’articolo 19, comma 13, del D.L. 185/2008, come invece aveva fatto, da ultimo, l’articolo 33, comma 23, della Legge 183/2011;
la Circolare INPS 137/2012 ha disposto che: “Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 33, comma 23, legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata.”;
in conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, non sono più iscritti alle liste di mobilità previste dalla citata legge n. 236 del 1993, e le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste non avranno più diritto agli sgravi contributivi;
inoltre, le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste 236/93 potranno fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto ma non per le proroghe stipulate nel 2013 (es. assunto 01/11/2012 fino al 30/04/2013 e successivamente prorogato al 30/06/2013: sgravio dal 01/11/2012 al 30/04/2013 – no sgravio dal 01/05/2013 al 30/06/2013);
se a ciò si aggiunge che manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991;
il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 264 del 2013 ha previsto il riconoscimento di incentivi all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte delle piccole e medie imprese. E’ stato stabilito un limite di spesa di 20 milioni di euro, saranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione, a seguito di apposita circolare Inps riguardante la modalità di presentazione della domanda;
con 20 milioni di euro del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo, quindi sono stati sbloccati, per le imprese che riescono a presentare la domanda in tempo secondo l’ordine cronologico di invio, dei bonus economici per chi assume dei lavoratori licenziati;
in particolare gli incentivi consistono in una cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo (GMO);
tuttavia, non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti:-
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda porre in essere per venire incontro ai lavoratori in mobilità citati in premessa e che sono tra i più colpiti dalla crisi, non avendo più la possibilità di portare con sè almeno l’agevolazione contributiva all’assunzione da parte di una nuova azienda e se non ritenga opportuno rifinanziare i benefici di cui all’articolo 19, comma 13, del D.L. 185/2008.
On. Irene Tinagli