In questi giorni, alla Camera dei Deputati stiamo discutendo la manovra correttiva proposta dal Governo.
Considerato che la manovra contiene alcune misure per il lavoro e le imprese, credo che questa sia una buona occasione per inserire delle norme che disciplinino in modo trasparente il lavoro occasionale. Ho così elaborato degli emendamenti che offrano una nuova disciplina dei servizi occasionali alla famiglia e alle comunità locali e – a specifiche condizioni – anche alle imprese (c.d. lavoro interstiziale).
Ho poi presentato ulteriori emendamenti che, riprendendo delle proposte di legge da me già depositate presso la Camera dei Deputati, ampliano e semplificano la possibilità di utilizzo del contratto a chiamata.
Di seguito i testi degli emendamenti alla manovra.
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EMENDAMENTI PROPOSTI
Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444, “Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
Articolo 54-bis
(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale)
- Il Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 è sostituito dal seguente.
- Il contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale è quello con il quale una persona fisica, una fondazione, una associazione operante senza fine di lucro, un ente ecclesiastico, o una cooperativa a carattere non lucrativo e di utilità sociale ingaggia una persona per lo svolgimento di una o più prestazioni non eccedenti 400 ore complessive nell’arco di sei mesi, aventi per oggetto servizi alla persona o a una comunità di persone, ivi comprese le attività di manutenzione domestica, di giardinaggio, di sorveglianza o custodia, di trasporto di cose o persone, di insegnamento, di protezione e manutenzione del decoro urbano o di immobili. Lo stesso contratto può essere stipulato da parte di qualsiasi soggetto per l’ingaggio di persone in stato di detenzione, per prestazioni di lavoro all’interno del carcere, o all’esterno quando ad esse si applichi un regime di pena che lo consenta, oppure per l’ingaggio di persone con disabilità di natura psichica in funzione ergoterapica. Il limite di 400 ore complessive nel semestre si applica anche nel caso di più contratti di cui al presente comma tra gli stessi soggetti. Salvo il caso della cooperativa di utilità sociale, il contratto di cui al presente comma non può avere per oggetto una prestazione lavorativa utilizzata per attività d’impresa. Il contratto di cui al presente comma può essere stipulato anche dagli enti territoriali e amministrazioni comunali, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
- Al contratto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente articolo e all’articolo 49, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa.
- Il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato anche in forma orale, salvo l’obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell’Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
- Il contratto di cui al comma 1 non può essere stipulato con una persona che sia titolare di un altro rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi tipo con lo stesso datore di lavoro o committente, o che ne sia stata titolare entro i dodici mesi immediatamente precedenti.
- Il limite minimo della retribuzione oraria di cui al comma 3, lettera d), è moltiplicato per un coefficiente calcolato annualmente dall’Istat in riferimento a ciascuna regione e correlato al costo della vita, in modo che il coefficiente 1 corrisponda al costo della vita medio nazionale.
- La prestazione lavorativa oggetto del contratto di cui all’articolo 48 è soggetta ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.
- In esecuzione del contratto di cui all’articolo 48, la retribuzione pattuita è accreditata dal datore di lavoro o committente entro il termine della prestazione lavorativa, se più breve di una settimana, o comunque con cadenza settimanale o mensile, secondo l’accordo tra le parti, mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore, e contestualmente il contributo per l’assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, nella misura di un terzo di tale retribuzione, su apposito conto corrente dell’Inps. Di entrambi i bonifici deve essere consegnata al prestatore documentazione mediante invio per posta elettronica o su carta. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di detto accredito si applica, in favore del creditore, una maggiorazione comprensiva di interesse moratorio e sanzione amministrativa, pari allo 0,04 per cento.
- La retribuzione di cui al comma 2 è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
- Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell’articolo 48, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa in misura da tre a sei volte la retribuzione corrispondente alle prestazioni stesse.
- Ogni impresa può ingaggiare una o più persone, nella forma di cui all’articolo 48, con una retribuzione oraria complessiva non inferiore a euro 11,50, comprensiva di ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 3,50 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.
- Nel caso di cui al comma 1, la somma di retribuzione e contribuzione previdenziale pagate da ciascuna impresa per ciascuna persona ingaggiata non può superare euro 2.000 annui. La somma di retribuzioni e contribuzioni pagate da ciascuna impresa a più persone non può superare complessivamente euro 10.000 annui.
- All’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:
Capo VI
(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale)
Articolo 48 – (Definizione e campo di applicazione)
a) le generalità, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
c) la sua durata complessiva;
d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 2,5 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.
Articolo 49 – (Disciplina del rapporto)
Articolo 49-bis – (Lavoro interstiziale)
Articolo 54-ter
(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente)
a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente: “È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell’arco di un anno.”
b) il comma 2 è sostituito dai due seguenti:
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma Inps di cui all’articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) studente universitario o di scuola media superiore;
c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
d) disoccupato da più di sei mesi;
e) affetto da disabilità che ne riduca l’attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) le parti del contratto possono pattuire l’esclusione del versamento del contributo per l’assicurazione pensionistica.
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Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444, “Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno.
2. Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 3.200 ore di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
4. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.”
b) all’articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
“d) nei settori di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.”
c) all’articolo 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’INPS, mediante sms o in via telematica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
4. Ai datori di lavoro intermittente si applica quanto previsto all’articolo 16-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, in materia di adempimento degli obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro, che si intendono assolti con la presentazione all’INPS, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.”
d) all’articolo 16, il comma 1 è abrogato.
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Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444, “Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
Articolo 54-bis
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All’articolo 13, dopo le parole “a disposizione di un datore di lavoro” aggiungere le seguenti “in imprese che impiegano oltre cinquanta lavoratori,”.
b) Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
“Articolo 18-bis
Contratto semplificato di lavoro intermittente per famiglie e piccole e medie imprese
1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli da 13 a 18, e fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto non imprenditore o un imprenditore che impiega fino a cinquanta lavoratori, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni lavorative in periodi predeterminati nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno, per un periodo complessivamente non superiore, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, a 3.200 ore di effettivo utilizzo della prestazione lavorativa nell’arco di tre anni solari,.
2. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative;
b) durata del contratto, nel caso di contratto a tempo determinato, con possibilità di pattuire un numero minimo di ore di utilizzo della prestazione in relazione a periodi predeterminati
b) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con possibilità di prevedere una indennità di disponibilità per i periodi in cui non viene utilizzata la prestazione;
c) luogo e modalità della disponibilità eventualmente pattuita, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
f) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità, ove prevista;
g) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di livello e mansioni svolte, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale previsto per il settore domestico.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica comunque quanto stabilito all’articolo 13, commi 4 e 5, all’articolo 14, all’articolo 15, comma 3, all’articolo 16, commi da 2 a 6, all’articolo 17, comma 2 e all’articolo 18, del presente decreto legislativo.
5. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 16-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n185.
6. È fatto divieto di stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del presente articolo nei settori di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.”
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Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444, “Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
All’articolo 54 aggiungere gli articoli seguenti
Articolo 54-bis
1. All’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a 16 ore nell’arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell’arco di dodici mesi consecutivi»;
b) il comma 2 è abrogato.