Di seguito il testo della mia proposta di legge volta a riformare la normativa riguardante le pensioni di reversibilità.
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Onorevoli Colleghi
La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di introdurre nella normativa riguardante le pensioni di reversibilità, dei princìpi di equità che rispondano sia alle esigenze dettate dalla situazione economica in cui versa il Paese, sia a trattamenti che spesso non corrispondono ad una valutazione complessiva della situazione economica e delle necessità dei superstiti.
La normativa sulle pensioni ai superstiti è stata modificata dalla legge n. 335 del 1995 (la cosiddetta “Riforma Dini”), che ha introdotto limiti alla cumulabilità della pensione del defunto con i redditi del beneficiario, anche ai fini di contenere il crescente peso delle pensioni di reversibilità sulle finanze pubbliche (uno dei più alti nell’Unione Europea, pari, nel 2012, al 16% della spesa previdenzialee al 2,5% del prodotto interno lordo contro, per esempio, lo 0,6% del Regno Unito e ….) e garantirne una maggiore sostenibilità nel lungo periodo.
Tuttavia tale intervento, basando il calcolo per l’applicazione dei limiti alla cumulabilità solo sul reddito del beneficiario e senza tener conto della situazione economica e patrimoniale complessiva del beneficiario nonchè della condizione del nucleo familiare, ha generato delle distorsioni significative nell’erogazione delle pensioni di reversibilità.
Più nello specifico la normativa, non calcolando la situazione patrimoniale del defunto e del superstite, porta a situazioni paradossali in cui un coniuge superstite con reddito da lavoro dipendente o pensione, senza alcun patrimonio ed una casa di abitazione in locazione oppure con un mutuo ancora attivo, si possa trovare a ricevere una pensione di reversibilità decurtata anche del quaranta o cinquanta percento, mentre ad un superstite che non ha mai avuto la necessità di un impiego grazie ad una situazione patrimoniale agiata, venga corrisposta l’intera – spesso lauta – pensione del coniuge defunto.
Attualmente, infatti, il calcolo delle pensioni di reversibilità viene effettuato esclusivamente in base al reddito del superstite secondo i criteri previsti dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335 ed, in particolare, dalla Tabella F ad essa allegata che definisce le fasce reddituali e le corrispettive riduzioni (del 25%, 40% e 50%) applicabili alla pensione spettante al superstite.
Risulta evidente che un siffatto calcolo alimenta la possibilità di trattamenti che creaino o aggravino ingiustizie e situazioni di disagio sociale. La presente proposta di legge vuole rettificare tale ricadute negative dell’attuale normativa introducendo nel calcolo dei redditi ai fini dell’applicazione dei limiti di cumulabilità, ulteriori variabili che possano meglio cogliere l’effettiva situazione economica, patrimoniale e familiare del coniuge superstite, come il patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile, la residenza in casa di proprietà oppure in locazione o soggetta a mutuo, la presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti che costringano ad ingenti spese mediche e di assistenza che di fatto riducano il reddito disponibile del beneficiario.
La recente evoluzione della normativa consente peraltro di tenere in considerazione queste molteplici variabili avvalendosi di un unico strumento, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come modificato e definito dal D.P.C.M n.159 del 5 dicembre 2013. Secondo le indicazioni del D.P.C.M n.159 del 5 dicembre 2013 l’ISEE è un indicatore multidimensionale che riassume in un unico valore tutte le informazioni relative alla situazione economica della famiglia, incluso il reddito, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonchè la presenza di spese fisse come mutuo, affitto o spese di assistenza per componenti familiari non autosufficienti ed altre caratteristiche.
Si rileva inoltre che la normativa attuale sulle pensioni di reversibilità utilizza, ai fini del calcolo del reddito del beneficiario a cui applicare i limiti di cumulabilità, solo i redditi assoggettati ad IRPEF (Circolare interpretativa INPS 14 giugno 2012, n. 84), escludendo quindi dal calcolo i redditi provenienti da trattamenti indennitari e vitalizi, elemento che crea le premesee per ulterori disparità di trattamento tra cittadini. Al contrario, l’indicatore ISEE include nel calcolo del reddito disponibile anche i redditi non assoggetati IRPEF, proprio per effettuare una valutazione più completa e coerente della situazione reddituale del soggetto interessato.
E’ evidente quindi che l’indicatore ISEE, quantomeno in alcune sue voci rilevanti, si configura come lo strumento ideale per calibrare l’erogazione dei trattamenti previdenziali di reversibilità e delle pensioni indirette (anche se opportuno sottolineare come alcune voci, per esempio la presenza di figli minori o disabili, sono da esludersi dal calcolo per l’applicazione dei limiti di cumulabilità tra pensione di reversibilità e reddito del benficiario visto che la normativa attuale giù prevede la corresponsione integrale della pennsione di reversibilità in alcune circorstanze, come, appunto, in presenza di figli minori).
La presente proposta di legge mira quindi a stabilire criteri più ragionevoli nell’erogazione delle pensioni di reversibilità che tengano conto della reale e complessiva situazione economica del beneficiario, la sua situazione patrimoniale ed anche la presenza di mutui ed altre condizioni di vantaggio o svantaggio. Agendo in risposta alle distorsioni derivanti dall’attuale regolamentazione, si propone perciò una modifica semplice e chiara, a favore dei più svantaggiati e a garanzia dell’equità.
L’articolo 1 comma 1 definisce le voci reddituali e patrimoniali imputabili ai fini del calcolo dei limiti di cumulabilità stabiliti dal comma 41, art.1, della legge n. 335 del 1995, nonchè le voci da sottrarre alla definizione di tale reddito. Il comma 2 rimanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei dettagli tecnici relativi ai criteri di calcolo, come le imputazioni dei redditi figurativi, nonchè le franchigie e le eventuali detrazioni. Il comma 3 modifica i limiti di cumulabilità riportati nella tabella F allegata alla legge 335 del 1995, aumentandoli in considerazione della nuova, verosimilmente più ampia, base reddituale calcolata secondo i criteri della presente legge.
L’articolo 2 stabilisce un’attività di monitoraggio sull’implementazione della presente legge e dei suoi effetti sui cittadini e sulle finanze pubbliche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare alle Camere un anno dopo la sua entrata in vigore.
ART. 1
1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il quarto periodo del comma 41 è sostituito dal seguente:
<<Ai fini della determinazione del reddito di cui al terzo periodo del presente comma, sono presi in considerazione tutti i redditi da lavoro e da pensione, inclusi i redditi non assoggettati ad IRPEF ad esclusione di eventuali borse di studio esenti da tassazione attribuite a soggetti a carico del beneficiario; vanno altresì computate nella determinazione del medesimo reddito, tramite franchigie e/o altri strumenti di detrazione da definirsi anche utilizzando a tal fine l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) così come definito dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario, e le spese per l’affitto o per le quote residue di mutuo per l’abitazione di residenza qualora il beneficiario non sia in possesso o non entri in possesso, in conseguenza del decesso del coniuge, di ulteriori immobili ad uso residenziale. Alla determinazione del reddito di cui al terzo periodo del presente comma concorrono inoltre i redditi, anche figurativi, del patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario, ad eccezione di quelli concernenti la prima casa o quello derivante dall’utilizzo da parte del coniuge superstite dell’unità immobiliare a titolo ddi usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2. >>.
2. Il Governo definisce, con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge, i criteri dettagliati per l’imputazione delle diverse tipologie di voci concorrenti alla determinazione del reddito di cui al terzo periodo del comma 41, articolo 1 della legge n. 335 del 1995, nonchè i criteri per la sottrazione da tale reddito delle spese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita con la tabella allegata alla presente legge.
ART. 2 (Monitoraggio)
Il ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione alle camere contenente tutti i dati relativi all’impatto della presente legge, incluso il numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella allegata, nonchè l’impatto sulla spesa previdenziale e sul suo andamento, evidenziando eventuali risparmi rispetto alla normativa previgente.
ALLEGATO
Reddito pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilita’: 100 per cento del trattamento di reversibilita’. |
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilita’: 80 per cento del trattamento di reversibilita’. |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilita’: 65 per cento del trattamento di reversibilita’. |
Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilita’: 50 per cento del trattamento di reversibilita’. |