presentato da
testo di
TINAGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere –
premesso che:
per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione di lungo periodo, la legge di riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 4, commi da 8 a 11, ha introdotto una nuova tipologia di incentivi all’occupazione consistenti nella riduzione del 50 per cento della quota contributiva a carico del datore di lavoro in caso di assunzioni di determinate categorie di lavoratori: lavoratori e lavoratrici over 50 e donne di qualsiasi età prive di impiego;
con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori: uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e «disoccupati da oltre dodici mesi»; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi»;
in conseguenza del mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale, con il messaggio n. 6235 del 23 luglio 2014 l’Inps ha sospeso in via cautelare gli incentivi previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di «donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea»;
al riguardo è stato interpellato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha chiarito che, poiché l’incentivo previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le aree indicate nella Carta, fino all’adozione della nuova Carta, ripristinando la possibilità di riconoscere l’incentivo anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014;
al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e di valutare gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell’impiego, la già citata legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 1, comma 2, ha disposto l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan);
inoltre, il comma 3 del citato articolo 1 ha stabilito che dagli esiti del monitoraggio sono desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla medesima legge, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali –:
quali siano i dati relativi al monitoraggio svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardanti gli incentivi attuati per tali categorie di lavoratrici e lavoratori citati in premessa. (5-06027)