Questa direttiva, come dicevamo, mira a introdurre regole comuni per l’attività dei gestori e degli acquirenti di crediti deteriorati. Le regole sull’acquisto e la gestione dei crediti deteriorati sono attualmente molto diverse tra gli Stati membri, e vanno da approcci molto liberali ad altri molto più prudenziali, con alcuni Stati membri che non hanno nemmeno una regolamentazione al riguardo.
Questa direttiva è un altro tassello della strategia globale di riduzione dei crediti deteriorati decisa dal piano d’azione del Consiglio nel luglio 2017. Dopo aver rafforzato la vigilanza e introdotto dei requisiti prudenziali specifici, questa direttiva affronta il problema di come sviluppare un mercato secondario efficiente e sicuro per i prestiti, consentendo il loro rapido deconsolidamento dai bilanci bancari.
Pur condividendo l’obiettivo di liberare i bilanci delle banche dai crediti deteriorati per garantire che il cattivo credito non impedisca la concessione del credito buono, il Parlamento europeo ha insistito affinché nella direttiva fossero contenute adeguate misure che aiutino il debitore che si trova in difficoltà a ripagare il proprio debito a tornare in bonis. Queste misure possono consistere in un rifinanziamento del prestito iniziale o in una rinegoziazione delle condizioni del prestito, ad esempio con una sospensione dei pagamenti, un allungamento della durata del prestito, una modifica delle rate o del tasso di interesse, una parziale cancellazione di quanto dovuto, etc.
Il messaggio principale che il Parlamento ha voluto dare è che lo sviluppo di un efficiente mercato secondario per i crediti deteriorati deve andare di pari passo con tutti gli sforzi possibili da parte dei creditori per mettere in condizione il debitore in difficoltà di tornare a pagare le proprie obbligazioni.
Vi elenco qui sotto le principali modifiche che il Parlamento è riuscito ad operare alla proposta iniziale della Commissione:
1) La Commissione proponeva di applicare questa direttiva alla vendita di tutti i crediti, anche quelli in bonis. Il Parlamento è riuscito a restringere il campo di applicazione ai soli crediti deteriorati. La ragione è semplice: facilitare la vendita di crediti in bonis avrebbe favorito pratiche rischiose da parte delle banche, come quello di generare credito senza verificare adeguatamente il merito di credito del potenziale debitore, per poi cederlo immediatamente sul mercato secondario, trasferendo quindi il rischio su operatori specializzati.
2) Nel caso di prestiti a famiglie o alle piccole e medie imprese (nel caso in cui il compratore è di un Paese extra-EU), l’acquisto sul mercato secondario può avvenire soltanto attraverso la nomina di un gestore autorizzato. Questa misura mira a garantire che consumatori e PMI si troveranno a interagire con una nuova controparte che è un professionista, soggetto a una stretta vigilanza e vincolato a stringenti norme.
3) I requisiti che i gestori professionali devono soddisfare per ottenere l’autorizzazione ad operare sono stati resi molto più stringenti di quelli inizialmente previsti dalla Commissione, e sono state introdotte norme che impediscono condotte lesive verso il debitore.
4) È stato chiarito che il passaggio di titolarità del credito dalla banca al compratore non deve avere nessuna implicazione per quanto riguarda i diritti, le tutele e i costi per il debitore, che devono restare gli stessi.
5) Sono stati introdotti chiari obblighi informativi e di condotta sia per la banca che per il compratore nel caso di recupero dei crediti, ed è stata introdotta la possibilità per gli Stati Membri di introdurre un tetto alle commissioni legate alla gestione di crediti deteriorati.
6) È stato introdotto l’obbligo per i creditori di fare una attenta analisi delle condizioni del debitore in difficoltà, che deve tenere conto delle circostanze individuali del consumatore, dei suoi interessi e dei suoi diritti, nonché della sua capacità di rimborso. Questa analisi sarà la base per l’applicazione di misure di concessione che possono consistere nel rifinanziamento del prestito o nella sua rinegoziazione con condizioni più favorevoli al debitore.