Anche se in questi giorni non se ne è parlato molto, la Commissione Lavoro della Camera ha votato i pareri sugli ultimi due decreti attuativi del Jobs Act. La maggioranza ha fornito importanti indicazioni al Governo su due punti essenziali. Oltre al parere sul riordino contrattuale che potete trovare a questo link (All. 8) , la Commissione ha approvato un parere in materia di conciliazione tra il tempo di lavoro e quello di cura parentale. Come sapete da tempo mi occupo del tema relativo ai congedi parentali, alla detassazione del lavoro femminile ed allo smart working (telelavoro), per questo motivo desidero anche ringraziare la relatrice Giovanna Martelli (PD) per l’attenzione rivolta a queste tematiche. Di seguito il testo del parere:
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 157);
osservato come il provvedimento, secondo quanto evidenziato nella stessa relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, introduca misure mirate in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro al fine di intervenire nei settori socialmente più «sensibili», nonché di superare delicate questioni interpretative ed applicative;
ritenuto che il provvedimento in esame debba intendersi come l’avvio di un percorso di rafforzamento delle misure volte a sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e a favorire l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata;
segnalata al Governo l’esigenza di completare l’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
evidenziato, in tale contesto, il particolare rilievo delle disposizioni della lettera c) del medesimo comma 9, relativa all’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo;
ravvisata, altresì, l’esigenza di dare tempestiva attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), relativo al riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
richiamato il proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, nel quale è contenuto un invita al Governo a provvedere, già nel corso del presente esercizio finanziario o, al più tardi, nella legge di stabilità per il 2016, al finanziamento a regime, tra l’altro, delle disposizioni di carattere oneroso contenute nel presente schema di decreto legislativo, nonché l’impegno, contenuto nella risoluzione 6-00136 Marchi ed altri, approvata dall’Assemblea della Camera il 23 aprile 2015, con riferimento al medesimo Documento, ad operare per provvedere gradualmente a tale estensione nell’ambito della legge di stabilità per il 2016;
segnalata l’esigenza di verificare la possibilità di individuare forme maggiormente flessibili per la fruizione dei congedi di maternità da parte delle lavoratrici;
rilevata l’opportunità di estendere le disposizioni dell’articolo 22 anche a forme flessibili e semplificate di prestazione lavorativa a distanza diverse dal telelavoro e di individuare una definizione normativa per il cosiddetto smart working,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti :
si raccomanda al Governo l’esigenza di individuare celermente e, comunque, nei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, le risorse destinate al riconoscimento dei benefici di cui al presente provvedimento anche a decorrere dall’anno 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dal medesimo anno;
valuti il Governo l’opportunità di dare tempestiva attuazione ai principi e criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 183 del 2014 non attuati dal presente decreto, con particolare riferimento alle lettere c) ed e) del medesimo comma, relative, rispettivamente all’introduzione di un credito di imposta per incentivare il lavoro femminile e al riconoscimento della possibilità di cedere, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
valuti il Governo l’opportunità di disporre in questo provvedimento o, al più tardi, entro l’avvio dell’anno 2016, l’estensione a regime delle misure di cui all’articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, volte a promuovere la condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riferite all’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché alla concessione alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, di voucher finalizzati all’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero a fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, verificando in tale contesto l’opportunità di estendere, almeno fino a tre giorni, il periodo di astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente;
valuti il Governo, l’opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
all’articolo 7, lettera b), capoverso comma 1-ter:
all’ultimo periodo, premettere le seguenti parole: Nei casi di cui al presente comma,;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico,;
verifichi il Governo l’adeguatezza dei termini di preavviso indicati dall’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall’articolo 7 dello schema, relativi alla fruizione del congedo parentale su base giornaliera e su base oraria, al fine di garantire un adeguato contemperamento tra le esigenze dei lavoratori e la necessità per i datori di lavoro di assicurare una efficiente organizzazione del lavoro;
dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-bis – (Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro notturno). – 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa»; b) all’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e»;
si valuti l’opportunità di estendere l’applicazione dell’articolo 22 anche a forme flessibili e semplificate della prestazione lavorativa a distanza non rientranti nella nozione di telelavoro (cosiddetto «smart working») verificando altresì la possibilità di individuare a livello normativo una definizione di tale tipologia di prestazione di lavoro, attualmente disciplinata solo a livello contrattuale, e di adeguare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alle peculiarità di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
all’articolo 22, comma 1, sostituire le parole: di cure parentali con le seguenti: di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
all’articolo 22, comma 1, dopo le parole: accordi collettivi aggiungere le seguenti: stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’articolo 22, comma 1, sostituire le parole: beneficiano dell’esclusione dei lavoratori con le seguenti: possono escludere i lavoratori;
all’articolo 23, comma 2, sostituire le parole: Le collaboratrici a progetto con le seguenti: Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
all’articolo 23, comma 3, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: o il committente e sostituire le parole: idonea certificazione con le seguenti: la certificazione di cui ai commi 1 e 2;
all’articolo 23, comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Qualora nel periodo di riferimento della denuncia non siano dovuti contributi o la misura degli stessi sia inferiore all’indennità spettante alla lavoratrice, il datore di lavoro detrae l’eccedenza nella denuncia contributiva successiva. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Per le lavoratrici di cui al comma 2 l’indennità è erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda, corredata da idonea certificazione;
all’articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: accordi collettivi nazionali aggiungere le seguenti: stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: risorse di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti:risorse di cui al comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali;
all’articolo 24, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: o da un Ministro fino a: pubblica amministrazione con le seguenti: o, rispettivamente, ove nominati, dal ministro delegato per le politiche della famiglia, dal ministro delegato per le pari opportunità e dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
all’articolo 25, comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, terzo periodo.
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme di cui all’articolo 25, comma 1, non utilizzate al termine dell’esercizio 2015 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
all’articolo 26, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell’economia e delle finanze provvedefino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell’economia e delle finanze adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti scostamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
aggiungere, in fine, il seguente articolo: Art. 27. – (Entrata in vigore) – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
qualora non sia possibile individuare tempestivamente le risorse destinate al riconoscimento dei benefici di cui al presente provvedimento anche a decorrere dall’anno 2016, valuti il Governo l’opportunità di:
a) escludere, in ogni caso, il carattere sperimentale delle disposizioni prive di oneri a carico della finanza pubblica e di quelle che si limitano a una trasposizione di quanto già stabilito da sentenze della Corte costituzionale;
b) introdurre una norma di chiusura volta a prevedere che, nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dal medesimo anno, le disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 modificate da norme del presente provvedimento recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tornino ad applicarsi nel testo vigente prima della sua entrata in vigore.