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La proposta di legge in oggetto attua dopo 70 anni il dettato costituzionale previsto all’articolo 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività`, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può “in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
la salute come libertà di scelta è una mediazione tra principi costituzionali di pari rango quali quelli della vita, della salute, intesa nel senso moderno di benessere psicofisico, e della libertà personale;
in questa ottica il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione;
il consenso informato ha, quindi, come correlazione la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale;
in seguito all’esame dell’Aula è stato approvato l’emendamento 1.552 della commissione Affari sociali, che modifica il comma 7 dell’articolo 1 riconoscendo, di fatto, che il medico non ha obblighi professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita;
si tratta, anche se in maniera implicita del riconoscimento dell’obiezione di coscienza del medico anche se, rimane in capo alla struttura sanitaria, così come previsto dal comma 10 dell’articolo 1, l’obbligo di dare piena attuazione alla legge:
impegna il governo
a vigilare affinché, il riconoscimento implicito dell’obiezione di coscienza del medico non vanifichi l’impianto generale della legge e sia rispettata e garantita la libertà di scelta alla rinuncia e/o al rifiuto alle cure della persona malata, predisponendo una relazione annuale sull’andamento e sull’applicazione della presente legge.