Da alcune settimane il dibattito pubblico italiano si è nuovamente arenato sulla questione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), dopo che il 9 aprile l’Eurogruppo ha concordato di istituire in seno al Mes una nuova linea di credito emergenziale per aiutare gli Stati Membri a sostenere la spesa sanitaria legata al Covid-19.
Il Mes era già stato protagonista del dibattito a novembre dell’anno scorso, quando si dibatteva di una riforma del suo trattato istitutivo. Già allora vennero sollevati dubbi su questo strumento e sulla riforma, ai quali cercai di rispondere con questa breve guida al Mes (che potete ritrovare qui).
Questa volta, il dibattito si è soffermato sulla presenza o meno di condizionalità legate a questo nuovo prestito. Dubbi e domande non si sono placati neppure dopo gli ultimi documenti pubblicati dalla Commissione Europea e del Consiglio, che forse non sono stati ben compresi da alcuni commentatori.
Per cercare di chiarire ogni dubbio, ho preparato un formato Domande e Risposte per comprendere meglio i dettagli di questo accordo sulla nuova linea di credito del MES.
L'erogazione dei soldi è condizionata a riforme strutturali, tagli o altri aggiustamenti macroeconomici particolari?
No. Come esplicita l’accordo dell’Eurogruppo, l’unica condizione per avere accesso alla nuova linea – denominata: “Pandemic Crisis Support” – sarà quella di spendere le risorse per coprire le spese sanitarie, dirette e indirette, legate al Covid-19.
Che tipo di monitoraggio verrà fatto? Cosa ci garantisce che non verrà applicata la “sorveglianza rafforzata” tipica degli altri programmi MES?
Le norme europee – in particolare l’articolo 2(3) del regolamento 472/2013 – impongono alla Commissione di sottoporre a “sorveglianza rafforzata” i Paesi che chiedono assistenza finanziaria a istituzioni europee come il MES. Tale sorveglianza rafforzata è normata dall’articolo 3 del medesimo regolamento che impone una serie di obblighi di reporting ai Paesi sorvegliati e autorizza la Commissione ad accedere a informazioni a cui normalmente non ha accesso, così come delineato nei commi 3 e 4 dello stesso articolo 3. Nel comma 5 vengono anche previste missioni apposite nel Paese sotto sorveglianza per fare le opportune verifiche.
Tuttavia per il nuovo “Pandemic Crisis Support” la Commissione europea nella lettera del 7 Maggio 2020 esplicitamente esclude l’applicazione di questi commi.
Nello specifico, la Commissione spiega che il monitoraggio rifletterà la peculiarità di questo programma (ovvero sostegno alle spese sanitarie) e quindi riguarderà solo il fatto che i soldi vengano effettivamente utilizzati per spese sanitarie. Vengono esplicitamente esclusi tutti gli obblighi di rendicontazione e invio informazioni aggiuntive previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 3 sopra citato. Vengono anche escluse le missioni aggiuntive di cui al comma 5 (si continueranno però a fare le normali missioni che avvengono ogni anno in tutti i Paesi europei nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo).
Secondo alcuni la legislazione europea permette di inserire condizionalità ex-post, cioè una volta ottenuto il prestito, è così?
No. I sostenitori di questa teoria citano gli articoli 3(7) e l’articolo 7 del regolamento 472 del 2013, secondo i quali, su proposta della Commissione, il Consiglio, a maggioranza qualificata, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive o addirittura di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, per il paese che richiede assistenza finanziaria. Ma il documento della Commissione Europea che definisce le regole del “Pandemic Crisis Support” esplicitamente prevede che questi articoli non si applichino al nuovo programma.
Insomma, tutte le possibilità di imporre condizionalità aggiuntive una volta ottenuto il prestito del MES, avvalendosi della legislazione comunitaria, sono neutralizzate.
E’ vero che però esiste una sorveglianza post-programma? Non è anche questo un modo per reintrodurre condizionalità “ex-post”?
Tutti i programmi di assistenza finanziaria dell’Unione Europea sono soggetti a “sorveglianza post-programma” che altro non è che un monitoraggio sulla restituzione del prestito. Questa sorveglianza è normata dall’articolo 14 del sopracitato regolamento (472/2013). E’ vero che il comma 2 prevede che si applichino gli obblighi informativi tipici della sorveglianza rafforzata e che il comma 4 prevede che la Commissione possa, durante il monitoraggio, richiedere allo Stato delle misure correttive, tuttavia, anche in questo caso, la Commissione ha scritto nero su bianco che nel caso del “Pandemic Crisis Support” questi due commi NON SI APPLICANO.
In sostanza, la sorveglianza post-programma in questo caso non è altro che un monitoraggio sulla restituzione senza sanzioni o richieste di aggiustamenti macroeconomici.
Che cosa è l’Early Warning System (EWS)? C’è da preoccuparsi?
L’EWS è lo strumento di sorveglianza a disposizione del MES che si attiva automaticamente nel momento in cui si riceve assistenza finanziaria dal fondo. Si tratta di un semplice strumento di monitoraggio, con cui il MES sorveglia la situazione di liquidità di breve termine, l’accesso ai mercati e la sostenibilità di medio-lungo periodo del debito del Governo.
È una procedura altamente standardizzata che viene il più possibile fatta usando dati pubblici e che serve al MES per avere un avvertimento tempestivo (appunto “early warning”) nel caso in cui ci sia un rischio di non restituzione del debito da parte di un Paese beneficiario.
E’ importante sottolineare che non vengono imposte nuove restrizioni al Paese beneficiario neppure in caso emergesse un rischio di non restituzione del debito (evenienza molto rara). Potete trovare questa informazione ad esempio sulle FAQs sull’EWS, disponibile sul sito del MES (domanda 6).
Quante risorse potremmo prendere a prestito con questa nuova linea di credito?
L’ammontare prestabile dal Mes nel quadro del Pandemic Crisis Support ammonta a 2% del Pil del 2019. Per noi sono circa 36 miliardi di euro.
A quali tassi verrà erogato il prestito?
Il tasso d’interesse applicato sui prestiti sarà del 0,1% l’anno. A questo si aggiunge una commissione upfront (pagata una tantum) di 0,25%. E’ un tasso d’interesse inferiore ai tassi che consuetamente si applicano sulle linee di credito del MES. In confronto, il rendimento annuale che l’Italia paga sui Btp a 10 anni in questo momento (8 maggio 2020) è di 1,819%. Ossia 18 volte superiore.
Entro quando va rimborsato?
Il prestito potrà essere erogato su un periodo di 12 mesi, estendibile due volte per sei mesi e dovrà essere rimborsato entro un massimo di 10 anni.
Entro quando vanno richiesti i soldi?
Ad oggi, il prestito è disponibile fino alla fine del 2022. Questo termine potrà essere aggiustato in funzione dell’evoluzione della situazione.
Quali spese potranno essere coperte?
Questa linea di credito dovrà essere usata per finanziare i costi, diretti e indiretti, di assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati alla diffusione del COVID-19. Ricordiamo che questa è l’unica condizione legata a questo prestito.