Il Parlamento Europeo è composto da 751 membri. Tra questi è compreso anche il Presidente, che attualmente è l’italiano David Sassoli. I membri vengono eletti dai cittadini europei durante le elezioni europee che si tengono in tutti e 28 gli Stati membri ogni cinque anni.
Il Parlamento, secondo i trattati, ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate mensili annuali, compresa la sessione durante la quale è adottata la decisione relativa al bilancio annuale dell’UE.
De facto, però, il parlamento svolge l’essenziale delle sue attività a Bruxelles, dove si tengono inoltre le tornate aggiuntive. Il Segretariato generale (l’organo con il compito di coordinare l’attività legislativa e di organizzare le sessioni plenaria e le riunioni) e alcuni altri uffici hanno infine sede a Lussemburgo.
Per quanto riguardo il funzionamento, il lavoro del Parlamento Europeo si articola in due fasi principali:
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La prima è la fase di “preparazione della legislazione”, che si svolge nelle 20 commissioni e due sottocommissioni, ognuna delle quali si occupa di un determinato settore. Le commissioni esaminano le proposte legislative, e gli eurodeputati possono apporre emendamenti o respingerle.
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Durante le sessioni plenarie invece gli eurodeputati si riuniscono nell’emiciclo e hanno il compito di esprimere un voto finale sulla proposta legislativa e sugli emendamenti proposti.
A queste si aggiunge una terza fase, il cosiddetto trilogo, in cui insieme al Consiglio e la Commissione negozia il contenuto del testo finale della legge.
La Base Giuridica Parlamento è disciplinata dagli Articoli da 223 a 234 e 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Il Parlamento è l’istituzione rappresentativa di tutti i cittadini. Per garantire all’Unione la piena legittimazione democratica, partecipa al processo legislativo ed esercita un controllo politico sulle altre istituzioni dell’Unione.
Esercita anche competenze di tipo costituzionale e ha poteri di ratifica.
Infatti, è richiesto il suo parere conforme per:
-La stipula di qualsiasi trattato di adesione di un nuovo Stato membro o di associazione
-Accordi internazionali aventi implicazioni finanziarie per l’Unione
-Accordi che creano un quadro istituzionale specifico oppure che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di codecisione
-Gli atti relativi a procedura elettorale
-Trasmettere raccomandazioni o comminare sanzioni nei confronti di uno Stato membro
-Rivedere trattati o convocare una convenzione con lo scopo di preparare la futura modifica di un trattato
Con il trattato di Lisbona la procedura di codecisione per l’adozione degli atti legislativi è diventata la procedura legislativa ordinaria (ex art. 294 TFUE)
Esistono anche alcune procedure speciali che può adottare:
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La procedura di consultazione che continua ad applicarsi nei casi previsti dagli articoli 27, 41, 48 TUE e al regime fiscale, alla concorrenza, all’armonizzazione delle legislazioni non correlate al mercato interno e ad alcuni aspetti della politica sociale.
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La procedura di approvazione che, invece, è utilizzata per l’adozione di nuove norme riguardanti la lotta alla discriminazione e fornisce inoltre un diritto di veto allorché viene applicata la base giuridica generale sussidaria ai sensi dell’articolo 352 TFUE, secondo il quale se un’azione dell’Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti dai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri d’azione necessari, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
Il trattato di Maastricht ha poi concesso al Parlamento la facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa.
Il Parlamento si trova su un piano di parità con il Consiglio nell’ambito della procedura annuale di bilancio: partecipa al processo sin dalla fase preparatoria, lo approva e ne controlla l’esecuzione. Inoltre, deve approvare il quadro finanziario pluriennale.
Ha anche poteri di controllo
-Esamina la relazione generale annuale presentata dalla commissione (ex art 233 TFUE)
-Controlla insieme al Consiglio gli atti delegati e gli atti di esecuzione della Commissione (ex artt. 290 e 291 TFUE)
– Approva dal 1994 la designazione del presidente della Commissione Europea e audisce l’insieme dei commissari designati.
-Con maggioranza dei due terzi dei membri, la mozione di censura può comportare alle dimissioni della Commissione
-Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni parlamentari con richiesta di risposta scritta nei confronti del Presidente del Consiglio Europeo, del Consiglio, della Commissione
-Può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione di cattiva amministrazione nell’applicazione di un diritto dell’Unione
-Ha diritto ad un’informazione costante e può indirizzare al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Deve essere consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune.
Infine, il Parlamento ha diritto di inoltrare ricorsi dinanzi alla corte di giustizia in caso di violazione del trattato da parte di un’altra istituzione. Tra i suoi poteri, può chiedere il parere preventivo della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo internazionale con il trattato (ex. Articolo 218 TFUE).
Organizza anche le eventuali audizioni degli autori di iniziative dei cittadini europei registrate con successo, sotto la direzione della commissione per le petizioni.
Il trattato di Lisbona prevede inoltre che il mediatore europeo sia eletto dal Parlamento Europeo.