Giovedì scorso, 19 Dicembre, abbiamo raggiunto un importante accordo che definisce un set di criteri applicabili a tutti i provider di piattaforme di Crowdfunding (ECSP – European Crowdfunding Service Providers) che raccolgono fino a €5 milioni di capitali in un anno.
Il crowdfunding è un fenomeno relativamente recente ma che si è affermato molto rapidamente come una interessante fonte di finanziamento per startup e piccole-medie imprese innovative. Tuttavia il suo sviluppo in Europa è frenato dal fatto che ogni Paese ha regole completamente diverse per attivare questo strumento.
Per questo la misura approvata giovedì rappresenta un passo in avanti molto importante per lo sviluppo del settore, che consentirà al fenomeno Crowdfunding di crescere ed espandere il proprio raggio di azione e agli investitori di poter beneficiare di una serie di tutele che prima non avevano.
Il tema della trasparenza e della tutela degli investitori è stato infatti uno dei temi principali affrontati in questo provvedimento. Questi potranno ad esempio avvalersi del diritto di ottenere dalle rispettive piattaforme un “Key Investment Information Sheet” (KIIS), in cui dovranno essere specificati tutti i rischi (anche di insolvenza) e i costi applicabili alle varie operazioni di raccolta fondi.
In aggiunta, per tutti gli investitori identificati come “non sofisticati/inesperti” sarà prevista la fornitura di un supporto e consigli aggiuntivi – anche in merito alla capacità di sostenere eventuali perdite – e un sistema di controllo qualora l’investimento superi 1.000€ o il 5% del proprio patrimonio. E’ previsto anche un “periodo di riflessione” in cui l’investitore può rivedere la propria decisione.
Sul fronte autorizzativo, il negoziato ha previsto che futuri ECSP dovranno richiedere l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente (NCA) del Paese in cui sono basati e, tramite un meccanismo di notifica, potranno fornire servizi anche al di fuori del territorio nazionale.
È stata inoltre ugualmente prevista una supervisione da parte della European Securities and Markets Authority (ESMA), il cui ruolo – e in parte quello della EBA – è stato rafforzato in aree come quelle della risoluzione delle dispute e la raccolta dei dati dalle NCA finalizzati allo sviluppo di statistiche e di standard tecnici.
Il testo completo non è ancora stato pubblicato dal Parlamento Europeo, ma non appena sarà disponibile potrete trovare qua il link alla versione approvata.